INAIL: Nuovo modello OT23 (ex OT24)

INAIL: Nuovo modello OT23 (ex OT24)

[nd_options_text nd_options_text_tag=”h2″ nd_options_text_weight=”bold” nd_options_text_family=”nd_options_first_font” nd_options_text=”Nuovo modello OT23 (ex OT24) per le istanze di riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2020″ nd_options_text_color=”#727475″ nd_options_text_font_size=”20″ nd_options_text_line_height=”20″][nd_options_spacer nd_options_height=”20″]Si segnala che è stato pubblicato sul portale INAIL, nella sezione della modulistica Moduli e modelli – Assicurazione – Premio Assicurativo, il nuovo modello OT23 da utilizzare per le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione e la relativa guida per la compilazione.

Il modulo riguarda le istanze che saranno inoltrate dalle organizzazioni entro il 29 febbraio 2020 per gli interventi migliorativi adottati nel 2019 e, come il vecchio modello OT24, prevede l’invio della documentazione probante.

La riduzione è confermata, per le PAT attive da più di due anni, nelle seguenti misure:

Lavoratori – Anno Riduzione
fino a 10 28%
da 11 a 50 18%
da 51 a 200 10%
Oltre 200 5%

Viene prevista, inoltre, la concessione dell’agevolazione anche alle PAT con meno di un biennio di attività. In tale ipotesi lo sconto è applicato nella misura dell’otto per cento.

Per poter accedere alla riduzione è necessario aver effettuato interventi in base ai quali viene attribuito un punteggio minimo, pari a cento.

L’agevolazione in esame rientra tra i “benefici normativi e contributivi” pertanto è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli obblighi di legge;
  • inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostative”);
  • possesso della regolarità contributiva (DURC) per tutta la durata del beneficio
  • il possesso della regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Tale requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce la domanda.

L’istanza va presentata esclusivamente con modalità telematica accedendo alla sezione Servizi on line del sito internet dell’Istituto. Per tutti gli interventi dove è applicabile il principio, viene data la possibilità di datare e firmare fino alla data di presentazione della domanda le relazioni descrittive degli interventi effettuati nel 2019.

L’INAIL comunica all’azienda, entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda con Posta Elettronica Certificata, il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

La riduzione eventualmente riconosciuta dall’Istituto opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio dovuto per il medesimo anno.

I modelli e la Guida al nuovo OT23 sono scaricabili dalla sezione Moduli e modelli – Assicurazione – Premio Assicurativo del sito INAIL.

Vi invitiamo a valutare gli interventi in atto nel corso del 2019, confrontandoli con quelli riportati nel Modulo di Domanda, per verificare la possibilità di presentazione della domanda stessa.

Restiamo a disposizione per fornire il supporto necessario alla valutazione e compilazione del modello di domanda.

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